Denuncia nuovo lavoro

Denuncia nuovo lavoro (DNL)

Ogni impresa edile che esegua lavorazioni o apra cantieri sul territorio della provincia di Piacenza è obbligata alla denuncia degli stessi contestualmente all’avvio delle opere. Nel caso di piccoli cantieri inferiori a 70mila euro di lavori (valore convenzionato) l’impresa ha la facoltà di registrare un cantiere generico su cui caricare eventuali ore lavorate in piccole attività di ristrutturazione, costruzione o manutenzione. Ogni proroga, sospensione o modifica delle condizioni denunciate vanno comunicate attraverso una “Variazione di DNL”. In allegato Modulo Cartaceo

Osservatorio Cantieri

Lo strumento tramite cui si agisce e interviene sulle DNL è l’Osservatorio Cantieri, all’indirizzo raggiungibili cliccando sul bottone che trovate qui sotto. Lo strumento a cui si avrà accesso è l'unica modalità in cui è possibile caricare e modificare cantieri attivi sul territorio provinciale.

Chi si deve iscrivere

Le imprese con sede in provincia di Piacenza e che hanno cantieri sul territorio provinciale devono comunicare il cantiere alla Cassa Edile di Piacenza al fine di poter successivamente compilare la denuncia mensile MUT.

Nel caso di Impresa con sede fuori dalla provincia di Piacenza, e per la quale non valgano le regole della trasferta regionale, ma che ha acquisito un lavoro o una commessa sul nostro territorio, con il conseguente avvio di un cantiere l’impresa si deve iscrivere obbligatoriamente alla nostra cassa edile, anche in forza dell’accordo territoriale del Rinnovo del CCNL del 20/10/2016 integrativo del CCNL del 1/07/2014 (link a pdf) che prevede l’obbligo di iscrizione immediata alla Cassa Edile di Piacenza indipendentemente dalla durata del cantiere.

In caso di cantiere sul territorio della provincia di Piacenza, l’impresa è comunque sempre tenuta a segnalare la presenza di eventuali subappaltatori, per verificare il rispetto del contratto di lavoro e consentire la verifica dei presupposti riguardanti l’iscrizione o meno degli stessi.

Riferimenti normativi

L’onere di DNL discende, senza nessuna esclusione né per limiti di importo né di durata dei lavori:

  1. nel caso dei lavori pubblici, dal dettato dell’art.118 comma 6 D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163;
  2. nel caso dei lavori privati, dal contratto integrativo provinciale di lavoro vigente.

Scadenza

La comunicazione di apertura di un cantiere (D.N.L.) deve essere presentata in tempo utile per consentire il caricamento del Cantiere stesso all’interno dell’Osservatorio, per poter consentire la compilazione della stessa nei tempi previsti per la trasmissione della denuncia.

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