Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

l Ministero del lavoro e delle politiche sociali italiano ha fissato al 15 aprile 2005 la data per l'avvio, su tutto il territorio nazionale, delle procedure di richiesta e rilascio, in forma unificata e telematica, del DURC, da utilizzarsi per appalti e subappalti pubblici e opere private, soggette a rilascio della concessione edilizia o SCIA, oltre che per l'attestazione SOA. Tale documento è finalizzato alla repressione del lavoro nero e delle irregolarità assicurative e contributive.

Obbligo di possesso

Dal 1º gennaio 2009, l'obbligo del possesso del DURC è stato esteso a tutte le ditte che lavorano in regime di appalto o subappalto di qualsiasi tipo di lavoro anche fuori dall'ambito dell'edilizia, escludendo però dall'obbligo gli artigiani che lavorano in proprio senza dipendenti anche se l'ente certificatore è tenuto a rilasciare comunque la certificazione ove richiesta anche se non necessaria.

In alternativa puoi collegarti alla sezione INAIL dei servizi On Line

DURC On Line

Come dispone l’articolo 4 del decreto legge n. 34/2014 (conv. da L. n. 78/2014), dal 1º luglio 2015 chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifica con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, nei confronti delle Casse edili. La risultanza dell’interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il documento unico di regolarità contributiva. Previa registrazione è possibile accedere al servizio sul portale dell’INPS o dell’INAIL.

Dal 1 luglio 2015 la verifica della regolarità contributiva può essere fatta unicamente in via digitale. L’esito è immediato, in tempo reale e apre due strade:

  • Se la verifica ha esito positivo viene generato il Durc online che sarà valido per 120 giorni dal momento in cui lo si richiede;
  • Se invece è negativa, gli enti trasmettono via Pec all’interessato la notifica a mettersi in regola entro massimo quindici giorni.

Due sono le modalità per procedere alla verifica di regolarità contributiva: tramite il sito Inps o il portale Inail. La verifica di regolarità contributiva viene svolta con una sola interrogazione che coinvolge gli archivi degli enti interessati (Inps, Inail e Casse edili). Si può procedere semplicemente inserendo il codice fiscale del soggetto su cui si intende svolgere il controllo (se non lo si conosce, ecco la guida per il calcolo codice fiscale online). In fase di accesso bisognerà registrare un indirizzo Pec, cui in seguito sarà notificato l’esito.

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