Che cos'è il Fondo Territoriale per la qualificazione del Settore Edile
Caratteristiche della Prestazione
a) incentivo riconosciuto sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto l’operaio e previo svolgimento, attraverso gli Enti bilaterali del settore, da parte del lavoratore, di un corso di formazione professionalizzante incluso nel catalogo formativo nazionale (CFN), non derivante da obblighi normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’importo dell’incentivo è determinato sulla base della durata del corso di formazione professionalizzante, come di seguito indicato:
corso di durata fino a 8 ore – euro 150;
corso di durata compresa tra 9 ore e 40 ore: euro 350;
corso di durata superiore a 40 ore: euro 500.
A tale incentivo è destinato il 60% delle risorse del Fondo.
b) incentivo riconosciuto, sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa competente, nel caso in cui l’impresa denunci nel sistema delle Casse Edili/Edilcasse operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore ad un terzo del totale degli operai in organico, con arrotondamento all’unità superiore in presenza di decimale pari o superiore a 5. La Cassa Edile/Edilcassa competente è quella presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai dipendenti del datore di lavoro, indipendentemente dal livello di inquadramento. A parità di numero di operai iscritti, la Cassa Edile/Edilcassa competente è quella presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai di 1° livello.
Le imprese fino a tre operai dipendenti potranno aver riconosciuto l’incentivo in presenza di un solo operaio inquadrato al primo livello, fermo restando che le imprese con 1 solo operaio in organico potranno vedersi riconosciuto l’incentivo solo qualora l’operaio medesimo non sia inquadrato al 1° livello.
Laddove previsto nel Ccnl, la contrattazione territoriale di 2° livello potrà prevedere meccanismi premiali migliorativi.
L’importo dell’incentivo, riconosciuto, una volta l’anno (per anno edile), a ciascun datore di lavoro in possesso dei requisiti richiesti, secondo i criteri e le modalità di cui al successivo art. 3, sarà determinato come segue:
€ 40 per ogni operaio di 2° livello in organico;
€ 45 per ogni operaio di 3° livello in organico;
€ 50 per ogni operaio di 4° livello in organico.
A tale incentivo è destinato il 30% delle risorse del Fondo.
c) un “buono formazione” pari ad euro 100 per ciascun operaio, riconosciuto dalla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto l’operaio medesimo, da utilizzare per lo svolgimento di corsi di formazione professionalizzante non obbligatori inclusi nel catalogo formativo nazionale (CFN), esclusivamente nei seguenti casi:
– qualora il corso di formazione professionalizzante scelto dall’impresa non fosse erogato, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell’impresa medesima, dalla Scuola Edile/Ente unificato del territorio presso la cui Cassa Edile/Edilcassa è iscritto l’operaio, bensì da altra Scuola Edile/Ente unificato della medesima Regione o comunque di un territorio limitrofo;
– qualora il corso di formazione professionalizzante scelto dall’impresa, erogato dalla Scuola Edile/Ente unificato del territorio presso la cui Cassa Edile/Edilcassa è iscritto l’operaio, rientrasse tra quelli a pagamento previsti eventualmente dal CFN.
Il “buono formazione” deve essere utilizzato entro 60 giorni dal riconoscimento dello stesso da parte della Cassa Edile/Edilcassa cui è iscritto l’operaio. Resta fermo l’obbligo del datore di lavoro di presentare alla Cassa Edile/Edilcassa l’attestato formativo entro 30 giorni dalla fine del corso.
A tale prestazione è destinato il 10% delle risorse del Fondo.
d) Nel caso il Mastro formatore Artigiano partecipi alla formazione pratica dei propri dipendenti, nei termini e nelle modalità previste dal CCNL Artigianato richiamato in premessa, sarà riconosciuta una premialità pari alla riduzione del 50% sul contributo al Fondo, dovuto per l’operaio formato per cui spetta l’incentivo di cui alla lett. a), per 18 mesi.

REQUISITI E CRITERI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI
L’incentivo di cui alla a) del punto 1 dell’art. 2 (nonché quello di cui alla lett. d del medesimo punto 1, laddove spettante) sarà riconosciuto per i corsi di formazione professionalizzante svolti a decorrere dal 1° gennaio 2024 per gli operai con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, anche a tempo determinato (nel rispetto dei relativi limiti quantitativi previsti dai ccnl).
L’incentivo di cui sopra sarà riconosciuto a condizione dell’effettiva partecipazione del lavoratore al corso di formazione professionalizzante, nel rispetto della percentuale di frequenza minima a tal fine prevista dalla Scuola Edile/Ente unificato territoriale per lo specifico corso.
Fermo restando il rispetto dei requisiti previsti ai commi precedenti e nel limite delle risorse a tal fine a disposizione presso il fondo, al datore di lavoro potrà essere riconosciuto l’incentivo per un numero di lavoratori formati non superiore alle seguenti percentuali della media dei lavoratori operai, iscritti presso la medesima Cassa Edile/Edilcassa, in forza nel precedente anno Cassa Edile/Edilcassa, con arrotondamento all’unità superiore nel caso di presenza di decimali:
per imprese fino a 5 operai: 100%;
per le imprese da 6 a 15 operai: 5 operai più il 50% dei restanti operai;
per le imprese da oltre 16 a 50 operai: 10 operai più il 30% dei restanti operai; per le imprese oltre 50 operai: 21 operai più il 20% dei restanti operai.
Fermo restando il rispetto dei requisiti suddetti, all’impresa potrà essere riconosciuto l’incentivo per la formazione di almeno 1 operaio, indipendentemente dal numero dei lavoratori operai occupati.
Relativamente alle imprese che abbiano utilizzato l’incentivo per un numero di lavoratori corrispondente alle percentuali massime indicate al punto precedente, un’ulteriore richiesta presso la stessa Cassa Edile/Edilcassa per la prestazione di cui alla lett. a) potrà essere presentata decorsi 12 mesi dall’ultima compensazione, mentre un’ulteriore richiesta per la prestazione di cui alla lett. d), laddove spettante, potrà essere presentata decorsi 18 mesi dall’ultima compensazione.
La prestazione di cui alla b) del punto 1 dell’art. 2 sarà riconosciuta, una volta l’anno (per anno edile), alle imprese aventi i relativi requisiti, previa presentazione della domanda secondo la procedura per l’inserimento nella graduatoria descritta nel successivo art. 4.
Il “buono formazione”, di cui alla c) del punto 1 dell’art. 2, sarà riconosciuto, nei limiti di seguito indicati,
alle imprese aventi i relativi requisiti, previa presentazione della domanda secondo la procedura descritta nel successivo art. 4.
Fermo restando il rispetto dei relativi requisiti e nel limite delle risorse a tal fine a disposizione presso il fondo, al datore di lavoro potrà essere riconosciuto il “buono formazione” per un numero di operai da formare non superiore ai limiti individuati al comma 3 del punto 1 del presente articolo.
Fermo restando il rispetto dei requisiti suddetti, all’impresa potrà essere riconosciuto il “buono formazione” per almeno 1 operaio, indipendentemente dal numero dei lavoratori operai occupati.
Relativamente alle imprese che abbiano utilizzato il “buono formazione” per un numero di lavoratori corrispondente al limite massimo di cui sopra, un’ulteriore richiesta presso la stessa Cassa Edile/Edilcassa potrà essere presentata decorsi 12 mesi dal riconoscimento dell’ultimo “buono”.
Per tutte le prestazioni di cui all’art. 2 il datore di lavoro interessato dovrà risultare, sia alla data della richiesta che alla data della compensazione (o del riconoscimento del “buono formazione”), in regola con i versamenti nei confronti di tutte le Casse Edili/Edilcasse alle quali risulti iscritto, anche con eventuale rateizzazione dei versamenti maturati e scaduti a ciascuna delle predette A tal fine, la Cassa Edile/Edilcassa concedente dovrà richiedere alla CNCE la verifica, tramite il sistema BNI, della situazione di regolarità delle singole imprese.
Ai fini del riconoscimento delle prestazioni di cui all’art. 2 saranno privilegiate le imprese con maggiore anzianità di iscrizione presso la Cassa Edile/Edilcassa a cui è inoltrata la richiesta e dove risulta iscritto il lavoratore.
La priorità per l’accesso alla singola prestazione sarà determinata sulla base dei criteri dell’allegata tabella che forma parte integrante del presente Regolamento. A parità di condizioni, saranno privilegiati i datori di lavoro secondo l’ordine cronologico riferito alla data di presentazione della domanda come da fac-simile allegato.
EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DECORRENZA
L’incentivo di cui alla lett. a) del punto 1 dell’art. 2 (nonché quello di cui alla d del medesimo punto 1, laddove spettante) sarà riconosciuto, dalla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto l’operaio, a seguito di apposita richiesta del datore di lavoro da effettuarsi, tramite PEC a pena di nullità, entro 30 giorni dalla data di inizio del corso formativo professionalizzante. La Cassa Edile/Edilcassa verificherà direttamente con la Scuola Edile/Ente unificato territoriale l’effettiva partecipazione del lavoratore.
L’incentivo di cui alla lett. b) del punto 1 dell’art. 2 sarà riconosciuto, dalla Cassa Edile/Edilcassa competente (come individuata alla medesima lett. b), a seguito di apposita richiesta del datore di lavoro da effettuarsi, tramite PEC a pena di nullità. La Cassa Edile/Edilcassa verificherà direttamente la sussistenza dei requisiti, previsti dalla citata lett. b), alla data della richiesta presentata dall’impresa, fatto salvo quanto di seguito specificato. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia operai iscritti presso più Casse Edili/Edilcasse, nella richiesta dovrà dichiarare, per ciascuna di esse, il numero e il livello di inquadramento degli operai medesimi. Resta salva, in ogni caso, la facoltà della Cassa Edile/Edilcassa competente di verificare quanto dichiarato dal datore di lavoro.
Il “buono formazione” di cui alla lett. c) del punto 1 dell’art. 2 sarà riconosciuto, dalla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto l’operaio, a seguito di apposita richiesta del datore di lavoro da effettuarsi, tramite PEC a pena di nullità. La Cassa Edile/Edilcassa verificherà direttamente con la Scuola Edile/Ente unificato territoriale la sussistenza dei requisiti previsti dalla citata lett. c).
Con riferimento alle prestazioni di cui rispettivamente alle lettere a) ed), alla let b) e alla lett. e) del punto 1 dell’art. 2, per tutte le domande presentate nel primo semestre Cassa Edile/Edilcassa(dal 1° ottobre al 31 marzo) le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese, saranno effettuate entro il 30 aprile di ciascun anno, mentre per le domande presentate nel secondo semestre Cassa Edile/Edilcassa (dal 1• aprile al 30 settembre) le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese, saranno effettuate entro il 31 ottobre di ciascun anno.
In fase di prima applicazione, per le graduatorie relative alle suddette prestazioni si farà riferimento alle domande presentate nel corso del trimestre 1° gennaio – 31 marzo 2024.
Le istanze non accolte per incapienza delle risorse del fondo destinate alla specifica prestazione saranno reinserite nella graduatoria del semestre successivo, sulla base dei criteri dell’allegata tabella che forma parte integrante del presente Regolamento. A parità di condizioni, saranno privilegiati i datori di lavoro secondo l’ordine cronologico riferito alla data di presentazione della doma
La Cassa Edile/Edilcassa competente, dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti del lavoratore e dell’impresa per l’accesso alla prestazione, provvederà a riconoscere la corrispondente compensazione (o il “buono formazione”) all’impresa dal primo mese utile dall’accoglimento dell’
Le Casse Edili/Edilcasse sono tenute, una volta verificati i requisiti e approvata la richiesta, ad accantonare nel proprio Fondo territoriale la somma corrispondente alla prestazione riconosciuta all’impresa
Le parti nazionali si riservano di effettuare un periodo di sperimentazione, con monitoraggio dell’andamento delle prestazioni disciplinate dal presente Regolamento. Le Casse Edili/Edilcasse dovranno effettuare apposita rendicontazione annuale alla CNCE, anche al fine di non generare Le parti nazionali si incontreranno entro il 31 dicembre 2024. per esaminare l’andamento delle prestazioni, anche al fine di concordare conseguenti eventuali determinazioni.
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