Malattia infortuni

Malattia e infortuni

Il Regolamento della Cassa Edile di Piacenza, articoli dal 20 al 23, tratta della gestione e del trattamento dei casi di malattia e infortunio.

Integrazione dell'indennità di infortunio e malattia professionale

La Cassa Edile erogherà un’indennità integrativa di infortunio o malattia professionale al lavoratore non in prova (operaio o apprendista), che incorra nell’evento alle dipendenze d’impresa iscritta alla Cassa Edile e in regola con i versamenti contributivi, in misura tale che gli assicuri complessivamente il 100% della retribuzione minima contrattuale (costituita dal minimo di paga base, dall’indennità di contingenza, dalla indennità territoriale di settore della categoria di appartenenza e dall’elemento economico territoriale in vigore durante il periodo di assenza per infortunio o malattia professionale) sia per gli eventi da uno a tre giorni, coincidenti con il periodo di carenza dell’INAIL, che per l’intero periodo indennizzato dall’INAIL, per gli eventi di durata superiore.

Importante! I Certificati e i cedolini vanno trasmessi tramite Servizio Mut o via mail a assistenza@cepiacenza.it

In alternativa invio Documenti a assistenza@cepiacenza.it

Indennità giornaliera Infortunio

L’importo dell’indennità giornaliera di infortunio o malattia professionale verrà erogato direttamente in busta paga dalle imprese che potranno richiederne il rimborso alla Cassa Edile in base alla tabella a fianco. Tale importo si determina come segue: si moltiplica la retribuzione oraria lorda (costituita dal minimo di paga base, dall’indennità territoriale di settore, dall’elemento economico territoriale e della indennità di contingenza), per i coefficienti sotto indicati e per il numero dei giorni (comprese le domeniche e le festività) di durata dell’evento e precisamente:

Coefficienti per calcolo in Busta Paga Lavoratore

  • dal 1 0 al 90 0 giorno       1,450
  • dal 91 0 giorno in poi     0,328

Indennità integrativa

L’indennità integrativa di infortunio o malattia professionale che è stata erogata al lavoratore, direttamente in busta paga dalle imprese sarà, sulla base dei relativi coefficienti in vigore, rimborsata dalla Cassa Edile o, su richiesta dell’Impresa, conguagliata con quanto dovuto per contributi ed accantonamenti, con l’applicazione dei seguenti coefficienti:

Coefficienti per calcolo Rimborso o Conguaglio all’Impresa

  • dal 1 0 al 900 giorno        1,337
  • dal 91 0 giorno in poi     0,257

In caso di errore nella determinazione dell’importo da compensare, sulla maggiore somma indebitamente trattenuta, verrà applicata la maggiorazione prevista dall’art. 5 del Regolamento, che dovrà essere versata alla Cassa Edile, unitamente alla differenza trattenuta in più. Se l’impresa non effettua direttamente la compensazione, la Cassa Edile provvederà a rimborsare la predetta integrazione, dopo l’avvenuta elaborazione dei dati mensili.

I dati relativi all’evento devono essere indicati negli appositi spazi predisposti sul modello unico nazionale di denuncia mensile dei lavoratori occupati. Se la denuncia non viene trasmessa entro il termine previsto dall’art. 1 del Regolamento e cioè entro la fine del mese successivo, dovrà comunque pervenire, a pena di decadenza, entro la fine del terzo mese successivo al mese di riferimento.

Entro lo stesso termine di cui all’art. l , dovranno essere consegnate o spedite, anche a mezzo fax, le fotocopie dei certificati medici e ospedalieri e delle buste paga dei lavoratori. Se la documentazione non viene trasmessa, il rimborso verrà sospeso fino al completamento della pratica, che dovrà comunque avvenire entro il terzo mese successivo al mese di riferimento. Trascorso tale termine, la pratica verrà resa negativa.

 

Se è stato anticipato in busta paga al lavoratore un importo inferiore al dovuto, il rimborso verrà sospeso e la Cassa Edile provvederà immediatamente a comunicare all’impresa l’importo dell’integrazione dell’indennità, che dovrà essere corrisposta al lavoratore nella prima busta paga successiva alla predetta comunicazione.

In caso di assenza ingiustificata nel mese precedente l’evento, l’indennità sarà ridotta di 1/173 per ogni ora di assenza. La riduzione non si applica per i lavoratori assunti nel mese. L’indennità dovuta e anticipata ai lavoratori, sarà rimborsata alle imprese o conguagliata in misura proporzionalmente ridotta, se nel trimestre solare precedente l’evento, risultino denunciate per il lavoratore meno di 450 ore (ore normali lavorate, ore di assenza per ferie, permessi, malattia, infortunio e C.I.G.). La riduzione non si applica per i lavoratori assunti da meno di tre mesi.

ART.21 - Integrazione dell'indennità di malattia

La Cassa Edile erogherà un’indennità integrativa di malattia al lavoratore non in prova (operaio o apprendista), che incorra nell’evento alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile e in regola con i versamenti contributivi, in misura tale che – aggiunta alla prestazione economica a carico dell’INPS, quando dovuta – gli assicuri complessivamente il 100% della retribuzione minima contrattuale (costituita dal minimo di paga base, dalla indennità di contingenza, dall’indennità territoriale di settore della categoria di appartenenza e dall’elemento economico territoriale in vigore durante il periodo di assenza per malattia) sia per i primi tre giorni, coincidenti con il periodo di carenza dell’INPS, che per quelli dal 40 al 1800 giorno e il dal 181 0 al 2700 giorno di malattia (per le giornate non indennizzate dall’INPS – escluse le festività e le domeniche).

L'importo dell'indennità giornaliera di malattia si determina come segue:

Tabella Coefficienti Malattia e Infortunio

Di seguito il dettaglio.

  1. A) per i primi tre giorni, coincidenti con il periodo di carenza INPS, si moltiplica la retribuzione oraria lorda (costituita dal minimo di paga base, dall’indennità territoriale di settore, dall’elemento economico territoriale e dall’indennità di contingenza) per i seguenti coefficienti, determinati in funzione del giorno di inizio della malattia:

Operai e apprendisti

Inizio carenza per eventi fino a 12 giorni

Lunedì 20,000
Martedì 18,666
Mercoledì 17,333
Giocvedì 16,000
Venerdì 8,000
Sabato 6,665
Domenica 13,332

Operai e apprendisti

Inizio carenza per eventi superiori a 12 giorni

Lunedì 20,990
Martedì 19,590
Mercoledì 18,191
Giovedì 16,792
Venerdì 8,396
Sabato 6,995
Domenica 13,992

Solo per le malattie di durata da 1 a 3 giorni verrà erogata una indennità giornaliera, per ogni giorno lavorativo, esclusi sabato e festivi, ottenuta moltiplicando la retribuzione oraria lorda per il coefficiente 8,00.

  1. B) dal 40 al 270 0 giorno di malattia e per gli operai con anzianità superiore a 3 anni e mezzo dal 40 al 365 0 giorno, si moltiplica la retribuzione oraria lorda (costituita dal minimo di paga base, dall’indennità territoriale di settore, dall’elemento economico territoriale e dall’indennità di contingenza), per i coefficienti sotto indicati e per il numero dei giorni (escluse le festività e le domeniche) e precisamente:

Operai e apprendisti

Orario settimanale

dal 40 al 200 g. di malattia    2,530
dal 21 0 al 1800 g. di malattia  1,043
dal 181 0 al 270 0 g. di malattia  3,663

Per gli operai e apprendisti con anzianità superiore a 3 anni e mezzo:
dal 2700 al 365 0 g. di malattia 3,663

L’indennità integrativa di malattia verrà erogata al lavoratore direttamente in busta paga dalle imprese, che potranno, sulla base dei relativi coefficienti in vigore, chiedere il rimborso alla Cassa Edile o effettuare direttamente il calcolo di quanto spettante, conguagliandolo con quanto dovuto per contributi ed accantonamenti.

In caso di errore nella determinazione dell’importo da compensare, sulla maggiore somma indebitamente trattenuta, verrà applicata la maggiorazione prevista dall’art. 5 del Regolamento, che dovrà essere versata alla Cassa Edile, unitamente alla differenza trattenuta in più. Se l’impresa non effettua direttamente la compensazione, la Cassa Edile provvederà a rimborsare la predetta integrazione, dopo l’avvenuta elaborazione dei dati mensili.

I dati relativi all’evento devono essere indicati negli appositi spazi predisposti sul modello unico nazionale di denuncia mensile dei lavoratori occupati. Se la denuncia non viene trasmessa entro il termine previsto dall’art. 1 del Regolamento e cioè entro la fine del mese successivo, dovrà comunque pervenire, a pena di decadenza, entro la fine del terzo mese successivo al mese di riferimento.

Entro lo stesso termine di cui all’art. 1, dovranno essere consegnate o spedite, anche a mezzo mail o fax , le fotocopie dei certificati medici e ospedalieri e delle buste paga dei lavoratori. Se la documentazione non viene trasmessa, il rimborso verrà sospeso fino al completamento della pratica, che dovrà comunque avvenire entro il terzo mese successivo al mese di riferimento. Trascorso tale termine, la pratica verrà resa negativa.

Se è stato anticipato in busta paga al lavoratore un importo inferiore al dovuto, il rimborso verrà sospeso e la Cassa Edile provvederà immediatamente a comunicare all’impresa l’importo dell’integrazione dell’indennità, che dovrà essere corrisposta al lavoratore nella prima busta paga successiva alla predetta comunicazione.

La Cassa Edile rimborserà o le imprese potranno conguagliare anche i contributi INPS per i giorni di carenza, se riferiti a malattie fino a 12 giorni. Per i giorni di carenza riferiti a malattie da 13 a 21 giorni, il rimborso sarà del 50%.

E’ altresì consentito alle imprese di portare in deduzione, all’atto del versamento dei contributi, l’importo del 18,50% per i giorni di carenza relativi a malattie fino a 12 giorni. In caso di assenza ingiustificata nel mese precedente l’evento, l’indennità sarà ridotta di 1/173 per ogni ora di assenza. La riduzione non si applica per i lavoratori assunti nel mese. L’indennità dovuta e anticipata ai lavoratori, sarà rimborsata alle imprese o conguagliata in misura proporzionalmente ridotta, se nel trimestre solare precedente l’evento, risultino denunciate per il lavoratore meno di 450 ore (ore normali lavorate, ore di assenza per ferie, permessi, malattia, infortunio e C.I.G.). La riduzione non si applica per i lavoratori assunti da meno di tre mesi.

Relativamente alle sole imprese industriali con più di dieci dipendenti, il rimborso da parte della Cassa Edile o la possibilità del conguaglio dell’integrazione di cui sopra dei primi tre giorni di carenza, anticipati dall’impresa in busta paga al lavoratore, dei contributi previdenziali e la deduzione dell’accantonamento relativo, trova applicazione solo per quelle iscritte alla Cassa Edile da almeno cinque anni. (riformulare. Così come è scritto si capisce che le imprese edili industriali con piu di dieci dipendenti, andrebbe specificato se su base mensile o annuale, devono essere iscritte da almeno 5 anni in Cassa Edile per avere il rimborso della Carenza)

ART. 22 - Indennità di malattia e infortunio nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro

Il lavoratore infortunato o ammalato continuerà a percepire le indennità, per i periodi massimi e alle condizioni di cui agli artt. 20 e 21, anche dopo la risoluzione del rapporto di lavoro per cause a lui non imputabili, ivi comprese l’ultimazione del cantiere o della fase lavorativa.

Il lavoratore interessato per beneficiare dell’indennità giornaliera dovrà far pervenire alla Cassa Edile, a pena di decadenza:

  • domanda entro 60 giorni dal licenziamento;
  • dichiarazione dell’impresa attestante i motivi della risoluzione del rapporto di lavoro;
  • certificati medici entro 3 giorni dalla data del rilascio.

La Cassa Edile potrà effettuare controlli sull’infermità del lavoratore ammalato da oltre 180 giorni e che non abbia diritto all’assistenza INPS, con le modalità stabilite dal Comitato di Gestione.

ART. 23 - Indennità di malattia di durata superiore al 270 giorni consecutivi

Nei casi di malattia di durata superiore ai 270 giorni consecutivi, la Cassa Edile corrisponderà al lavoratore ammalato, incapace di riprendere il lavoro un’indennità di € 13,00 per ciascun giorno di malattia dal 271 0 in avanti, per un periodo massimo di 90 giorni.

Il lavoratore interessato, per fruire dell’indennità dovrà far pervenire alla Cassa Edile, entro il termine di 60 giorni dalla maturazione del diritto, a pena di decadenza, un certificato medico che attesti la prosecuzione dello stato di malattia, dopo il 271 0 giorno dal suo inizio e una dichiarazione dell’impresa, da cui risulti che l’assenza dal lavoro è dovuta alla prosecuzione della malattia.

In caso di avvenuto licenziamento, il lavoratore dovrà presentare il certificato di disoccupazione o il libretto di lavoro.

La Cassa Edile istruirà la pratica, controllando che sia completa di tutta la documentazione richiesta, e la sottoporrà al Comitato di Presidenza per la firma.

Richiesta informazioni