Normativa in materia di Iscrizione a Cassa Edile

Normativa e aggiornamenti riguardanti l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile

L’obbligo di iscrizione a Cassa Edile vale per le imprese del settore edile e affini imprenditori individuali e società, siano esse industriali, artigiane o cooperative) e/o in possesso di un Codice Statistico Contributivo (C.S.C.) edile, aventi alle proprie dipendenze lavoratori  con la qualifica di operai (compresi gli apprendisti e le altre forme di rapporto di lavoro subordinato).

Per queste imprese vale quindi l’obbligo di iscrizione, presentazione delle denunce e dei relativi pagamenti alla Cassa Edile di competenza per territorio.

Il CCNL Edile prevede esplicitamente alcuni passaggi:

In ciascuna circoscrizione territoriale è istituita la Cassa Edile. Essa è lo strumento per l’attuazione, per le materie di cui appresso, dei contratti e accordi collettivi stipulati fra l’Ance e la Fe.N.E.A.L. – U.I.L. la F.I.L.C.A. – C.I.S.L. e la F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L., nonché fra le Organizzazioni territoriali ad esse rispettivamente Aderenti

Con l’iscrizione alla Cassa Edile i datori di lavoro e gli operai sono vincolati al rispetto del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, degli accordi locali adottati a norma del contratto medesimo, nonché dello Statuto e del Regolamento della Cassa stessa, con l’impegno di osservare integralmente, anche in applicazione di quanto previsto dall’art. 118, gli obblighi ed oneri derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi medesimi.

Con l’iscrizione alla Cassa Edile i lavoratori conferiscono alla Cassa stessa il mandato ad agire per il recupero delle somme a titolo di versamenti dovuti dall’impresa e non versati dando atto e convenendo che la Cassa Edile non è tenuta, per esplicita volontà delle parti, ad effettuare il pagamento per i suddetti titoli in mancanza del relativo versamento da parte dell’azienda.

Con l’iscrizione alla Cassa Edile i lavoratori e le imprese sono vincolati al versamento delle quote di adesione contrattuale di cui ai commi seguenti. Tale obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, quale organismo paritetico istituito dalla contrattazione collettiva, derivante inizialmente da una disposizione di natura contrattuale, è ribadito attualmente da norme legislative che ne hanno stabilito il citato obbligo:

Diverse sono le normative e le sentenze e circolari che hanno ribadito alcuni chiarimenti e specifiche riguardanti il tema dell’Iscrizione in Cassa Edile.

Con l’ordinanza della Cassazione n. 9803/2020 viene ribadito un importante principio: per le imprese che si occupano di edilizia (anche se si tratta di attività di carattere ausiliario), e applicano il CCNL, vige l’obbligo di iscrizione alle Casse Edili, a prescindere dal codice Istat.

Con la sentenza del Tribunale di Catanzaro (ordinanza di rigetto, R.G. 1468/2020 del 22/01/2021, resa dal Tribunale di Catanzaro, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza Sociale) si ribadisce l’obbligo di iscrizione in Cassa Edile indipendentemente dal codice ATECO assegnato in fase di iscrizione all’INPS o al Registro delle Imprese.

Prevale in ogni caso il criterio dell’attività effettivamente svolta dall’impresa e, di conseguenza, da parte dei propri dipendenti distaccati in uno specifico cantiere.

Va inoltre ricordato che la definizione di lavorazioni edili è specificata dal CCNL Edilizia, e che il possesso di un Codice Statistico Contributivo (CSC) edile, comporta il parere obbligatorio da parte di Cassa Edile per il rilascio del Durc e di conseguenza l’obbligo di iscrizione all’ente.

Le lavorazioni Edili previste dal contratto sono le seguenti:

Il CCNL EDILI E LA TRASFERTA

Nel caso di cantieri per i quali sia prevista una durata superiore a tre mesi, l’impresa dovrà  iscrivere l’operaio in trasferta alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori a decorrere dal secondo periodo di paga successivo a quello in cui inizia la trasferta, sempreché l’operaio in tale secondo periodo di paga sia in trasferta per l’intero mese.

L’impresa ha facoltà di iscrivere l’operaio alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori anche per il periodo di trasferta anteriore al termine di cui al comma precedente.

Nell’ipotesi di cui ai commi precedenti gli adempimenti dell’impresa per l’operaio in trasferta sono posti in essere verso la Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori, sulla base degli obblighi di contribuzione e versamento ivi vigenti.

In caso di Imprese aventi la sede legale presso una provincia della Regione Emilia Romagna e iscritte presso una Cassa Edile del sistema regionale, le stesse potranno rimanere iscritte presso la Cassa Edile di provenienza, in ottemperanza all’ACCORDO REGIONALE DEL 10 GIUGNO 2003 E SUCCESSIVE PROROGHE.

Restano comunque iscritti alla Cassa Edile di provenienza gli operai dipendenti dalle imprese dei seguenti settori: costruzione di linee e condotte, riparazioni e manutenzioni stradali, armamento ferroviario, pali e fondazioni, accertamenti geognostici, produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato, produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, verniciatura, impermeabilizzazione, stuccatura, manutenzione, ciminiere e forni, impianti industriali (isolamento termico ed acustico, coibentazioni, rivestimenti refrattari ed antiacidi), difesa fluviale.

A questi si aggiungono le imprese che eseguono Consolidamenti e/o Rinforzi Strutturali, Pavimenti speciali, Impianti Sportivi (come da Art. 21 Trasferta dell’Accordo 1 Luglio 2014)

 

ACCORDI INTEGRATIVI LOCALI

Ai contenuti del Contratto Collettivo di lavoro del 2016, si affiancano i contenuti dell’ Accordo integrativo locale del territorio di Piacenza. I principali riferimenti sono quindi i seguenti:

Estratto INTEGRATIVO del CCNL del 01/07/2014 relativo ai dipendenti della Provincia di Piacenza

Per quanto riguarda le imprese con sede legale fuori dalla Regione Emilia Romagna, le Parti convengono sull’obbligatorietà dell’iscrizione immediata alla Cassa Edile indipendentemente dalla durata della trasferta dell’operaio e dalla durata del cantiere

Tramite questo accordo, pur nel rispetto delle tipologie di lavorazioni esentate dall’iscrizione presso la Cassa Edile territorialmente competente e degli accordi regionali sulla trasferta, si ribadisce il superamento del concetto temporale riguardante la durata delle lavorazioni Edili, ricordando quindi l’obbligo comunque ad iscriversi anche per cantieri di breve durata che non rientrino nella cassistiche precedenti.

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