E.V.R. Elemento Variabile della retribuzione

Ai sensi di quanto stabilito nel contratto provinciale del 20 ottobre 2016, segnaliamo che le parti sociali hanno proceduto, in data 26 giugno 2023, alla verifica dell’andamento congiunturale territoriale che è risultato, in tutti i suoi indicatori, positivo.

Per individuare l’EVR da corrispondere, le aziende dovranno verificare l’andamento dei seguenti indicatori aziendali raffrontando il triennio 2019-2020-2021 sul triennio 2020-2021-2022:

  • numero ore denunciate in cassa edile (o numero ore lavorate registrate sul LUL, per le aziende con solo impiegati)
  • volume d’affari IVA (così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa) In tale calcolo dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all’azienda nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive eventualmente dislocate sul territorio.

Qualora gli indicatori risultino pari o positivi, l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura del 100%.

Qualora un solo indicatore aziendale risulti pari o positivo, l’azienda dovrà erogare l’EVR nella percentuale del 65% .

Laddove entrambi i parametri aziendali dovessero risultare negativi, l’EVR non sarà erogato.

Nelle ultime due ipotesi l’impresa dovrà altresì presentare un’autodichiarazione alla Cassa Edile ed alla Associazione territoriale datoriale di Piacenza (vedasi allegato), dandone comunicazione anche alle RSU ove costituite. Entro 20 giorni dal ricevimenti della comunicazione le parti firmatarie del presente contratto potranno chiedere un confronto con l’azienda per la verifica dell’autodichiarazione.

L’EVR verrà erogato, con la retribuzione del mese di giugno per le quote riferite al periodo gennaio-giugno, e proseguirà in quote mensili fino a dicembre 2023: I beneficiari sono i lavoratori risultanti in forza nel mese di gennaio 2023, riproporzionando il premio ai mesi di servizio prestati nell’anno 2022. La frazione di mese superiore a 15 giorni verrà considerata come mese intero.

L’EVR sarà inoltre riproporzionato sulla base dell’orario contrattuale individuale per i lavoratori a tempo parziale.

 La tabella di riferimento è la seguente:

Livello

100% EVR

65% EVR

7

782,74

508,78

6

704,46

457,90

5

587,05

381,58

4

547,92

356,15

3

508,78

330,71

2

457,91

297,64

1

391,37

254,39

Le imprese dovranno verificare i precedenti parametri al fine di consentire l’applicazione dell’accordo tra le parti sociali e verificare le condizioni di erogazione dell’EVR contenute in esso. 

Modulo per l’autocertificazione dei parametri EVR aziendali

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