GNF – Gratifica Natalizia e Ferie

GNF - Gratifica Natalizia e Ferie

Art. 15 CCNLPer il pagamento delle ferie nei casi consentiti dall’attuale legislazione valgono le norme dell’art. 18.

Art. 16 CCNLAgli operai è dovuto un trattamento economico per gratifica natalizia corrisposto secondo le disposizioni di cui all’art. 18.

Accantonamenti presso la Cassa Edile

Art. 18 CCNL

La percentuale complessiva va imputata per l’8,50% al trattamento economico per ferie e per il 10% alla gratifica natalizia.

La percentuale spetta all’operaio anche durante l’assenza dal lavoro per malattia anche professionale o per infortunio sul lavoro e per congedo di maternità nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell’anzianità.

Gli accordi locali stabiliranno altresì le modalità di versamento del contributo e di corresponsione agli operai aventi diritto degli importi di cui ai commi precedenti.

Nei casi di assenza dal lavoro per malattia o infortunio la percentuale va computata sulla base dell’orario normale di lavoro effettuato dal cantiere durante l’assenza dell’operaio ovvero sulla base dell’orario normale di lavoro localmente in vigore qualora i lavori del cantiere siano totalmente sospesi.

Gli importi come sopra accantonati saranno corrisposti dalla Cassa Edile agli aventi diritto alle scadenze e secondo le modalità parimenti stabilite dagli accordi locali stipulati dalle Organizzazioni di cui sopra.

La Cassa Edile è tenuta ad erogare il trattamento di gratifica natalizia e ferie soltanto a seguito del versamento, da parte dell’impresa, alla Cassa stessa delle somme calcolate in percentuale di cui al presente articolo.

La tempistica

Ogni anno di norma entro il  25 Luglio e il 15 dicembre

I requisiti

L’operaio matura il diritto alla gratifica natalizia (altrimenti detta 13ª mensilità)  quando  il  datore  di  lavoro  provvede all’accantonamento  presso  la Cassa  Edile  degli  importi  relativi  alla  gratifica  natalizia  dei  suoi  lavoratori dipendenti, calcolata sugli elementi della retribuzione, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e per le festività per il periodo  1° Ottobre – 28 Febbraio (Pagamento entro 25 Luglio) e 1° Marzo – 30 settembre (Pagamento entro 15 Dicembre).

N.B. I pagamenti nelle tempistiche indicate avverranno SOLO tramite Bonifico Bancario. I pagamenti tramite MANDATO (in caso di mancata comunicazione IBAN), verranno effettuati successivamente. 

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