Indennità di malattia

Indennità di malattia e infortunio nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro

Tipologia e importo della prestazioneIl lavoratore infortunato o ammalato continuerà a percepire le indennità, per i periodi massimi e alle condizioni di cui agli art. 20 e 21 del Regolamento, anche dopo la risoluzione del rapporto di lavoro per cause a lui non imputabili, ivi compresa l’ultimazione del cantiere o della fase lavoratoriva.

Requisiti dei lavoratori

Ex dipendente di impresa iscritta e in regola Dichiarazione dell’impresa attestante i motivi della risoluzione del rapporto di lavoro Certificati medici

Termine e modalità della presentazione delle domande

Domanda alla Cassa Edile entro 60 giorni dal licenziamento.

Indennità di malattia di durata superiore ai 270 gg consecutivi

Tipologia e importo della prestazioneNei casi di malattia di durata superiore ai 270 giorni consecutivi, la Cassa Edile corrisponderà al lavoratore ammalato, incapace di riprendere il lavoro, un’indennità di € 13,00 per ciascun giono di malattia dal 271° in avanti, per un periodo massimo di 90 giorni.

Requisiti dei lavoratori

Dipendente o ex dipendente di impresa iscritta e in regola.

 

Termine e modalità della presentazione delle domande

Domanda alla Cassa Edile entro 60 giorni dalla maturazione del diritto.

Domanda da inviare a assistenza@cepiacenza.it

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